http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0015.html?numLegge=15&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr

 

 

SOMMARIO

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REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO

 
Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

2. Al termine del negoziato, e comunque entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 2.

 

 

Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.

 

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;

3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;

4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;

5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

 

Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1[1] Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.

 

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:

a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);

b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);

c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);

d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);

e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);

f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).

 



[1] Art. 15 - 2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.

2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il Presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.
2 quater. Nell’occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai Presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”.

Art. 17 - Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale nell’espletamento di esse potrà avvalersi delle Amministrazioni Comunali.

Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici Provinciali e dell’Ufficio Centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e del Presentatore Ufficiale, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista.

Alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede per i seggi e per gli Uffici Provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del Segretario Provinciale del Partito o Gruppo politico, e da parte del Presentatore Ufficiale; per l’Ufficio Centrale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o del Segretario Regionale del Partito o del Gruppo politico e da parte del Presentatore Ufficiale.

Art. 18 - Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono predisposte dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle allegate e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le proposte di referendum ammesse.

L’elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

Art. 19 - L’Ufficio Provinciale per il referendum, costituito in conformità dell’art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del referendum dei Comuni della Provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta Regionale.

Art. 20 - L’Ufficio Centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici Provinciali, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Presidente dell’Ufficio stesso, procede all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte d' Appello, unitamente ai verbali già trasmessi dagli Uffici Provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e uno al Presidente del Consiglio Regionale.

L’Ufficio Centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.