SOMMARIO
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1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad
instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un
referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del
Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del
Veneto.
2. Al termine del negoziato, e comunque entro centoventi
giorni dall’approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta
riferisce al Consiglio circa il suo esito.
3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il
termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale procede ai
sensi dell’articolo 2.
Art. 2 - Indizione di un
referendum consultivo.
1. Qualora il
negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2
dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire
un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in
ordine ai seguenti quesiti:
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano
attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
2) “Vuoi che una
percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente
dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel
territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la
Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio
regionale?”;
4) “Vuoi che il
gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a
vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la
Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.
2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli
aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi,
il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un
programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno
di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di
ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.
1. Per lo
svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si
applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge
regionale 12 gennaio 1973, n. 1[1] “Norme
sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul
referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa
intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento
delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento
nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore
della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita
convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti
comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico
della Regione del Veneto.
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00,
di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale
2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due
esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:
a) le risorse
allocate nell’upb U0046 “Servizi alle
imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in
ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla
dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del
capitolo 012040/U);
b) le risorse
allocate nell’upb U0244 “Politiche del
lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e
2016 (capitolo 023000/U);
c) le risorse
allocate nell’upb U0217 “Azioni a
sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di
euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);
d) le risorse
allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle
aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in
ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);
e) le risorse
allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e
protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli
esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);
f) le risorse
allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni
ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli
esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi
per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno
degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).
[1] Art. 15 - 2 bis. Nelle domeniche per le quali
sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono
dalle ore 7 alle ore 22.
2
ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della
votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le
ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non
possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il Presidente
del seggio provvede agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati" e successive modificazioni.
2 quater. Nell’occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette
dalla Regione, ai Presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione
è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le
analoghe consultazioni dello Stato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002,
n. 62 "Modifiche ed integrazioni
alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”.
Art. 17 - Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti
organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale
nell’espletamento di esse potrà avvalersi delle Amministrazioni Comunali.
Per
la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le
operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto
applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", con
l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni
attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la legge 25 maggio
1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di
Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in
conformità dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
"Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale".
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso
i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici Provinciali e dell’Ufficio
Centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un
rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel
Consiglio Regionale e del Presentatore Ufficiale, con i diritti e le facoltà
che la legge concede ai rappresentanti di lista.
Alle designazioni dei suddetti
rappresentanti, provvede per i seggi e per gli Uffici Provinciali, persona
munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del
Segretario Provinciale del Partito o Gruppo politico, e da parte del
Presentatore Ufficiale; per l’Ufficio Centrale, persona munita di mandato
autenticato dal notaio da parte del Presidente o del Segretario Regionale del
Partito o del Gruppo politico e da parte del Presentatore Ufficiale.
Art.
18 - Le schede per il referendum, di carta consistente di
tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono predisposte dalla
Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle
allegate e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum
letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.
All’elettore vengono consegnate per la
votazione tante schede di colore diverso quante sono le proposte di referendum
ammesse.
L’elettore
vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui
prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
Art.
19 - L’Ufficio Provinciale per il referendum, costituito in
conformità dell’art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei
verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del referendum dei
Comuni della Provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e
dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni è
redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la
cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio
degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene
inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il
referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta Regionale.
Art. 20 - L’Ufficio
Centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici
Provinciali, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello, facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei
calcoli da esperti designati dal Presidente dell’Ufficio stesso, procede
all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei
votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli
favorevoli e di quelli contrari alla proposta.
Di
tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato
presso la Cancelleria della Corte d' Appello, unitamente ai verbali già
trasmessi dagli Uffici Provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al
Presidente della Giunta Regionale e uno al Presidente del Consiglio Regionale.
L’Ufficio Centrale conclude le
operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
La proposta sottoposta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.