SOMMARIO
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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 (BUR n. 62/2014)
1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indìce
un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul
seguente quesito: “Vuoi che il Veneto
diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?”.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla
consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data
di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che
sono iscritti nelle liste elettorali di un comune compreso nel territorio
Veneto.
4. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27 [1] dello Statuto del Veneto, con proprio
provvedimento, fissa la data idonea allo svolgimento della consultazione
referendaria.
1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione
ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla
presente legge saranno disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate
dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai
partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati
promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni che,
operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata
formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal Ministero
dell’Interno, hanno interesse positivo o negativo verso l’espressione del
Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Tali enti e
associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del
Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge regionale.
3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio regionale del Veneto assicurerà
un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito
referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari affinché
l’insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le
informazioni e le conoscenze accurate per l’esercizio del diritto a decidere,
promuovendo la loro partecipazione a tale processo.
1. Il Presidente del
Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del
Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n.
145 del 28 novembre 2012, si attivano, con ogni risorsa a disposizione del
Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con
tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni
istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria
innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di
accertare l’effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l’esito del
risultato finale.
2. Il Presidente del
Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del
Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n.
145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente,
nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto
all’autodeterminazione.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione della
presente legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2014,
allocati nella upb U0004 “Consultazioni elettorali”, si fa fronte con le
entrate provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed
imprese, introitate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione
2014.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.